Insediamenti israeliani, la Linea viola e il Gatto Chesire

Victor Skanderbeg Romano
Victor Skanderbeg Romano
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Dossier

Insediamenti israeliani, la Linea viola e il Gatto Chesire

L’articolo IV di Oslo I definisce le competenze del Consiglio dopo le elezioni :
” Il Consiglio avrà giurisdizione sul territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tranne che per ciò che concerne le questioni che saranno trattate durante le negoziazioni per lo status permanente. Le due parti considerano la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come territorio unico, la cui integrità sarà salvaguardata nel periodo dell’interim”.

L’articolo V elenca le questioni dello status permanente come ” includenti: Gerusalemme, i rifugiati, le colonie, accordi in materia di sicurezza, le frontiere, relazioni e cooperazioni con altri vicini, ed altre questioni di interesse comune.” Aggiunge inoltre questa condizione:
” Le due parti convengono che l’esito delle negoziazioni relative allo status permanente non devono essere pregiudicate od ostacolate dagli accordi raggiunti per il periodo di interim. ”
L’articolo VI definisce i poteri e le competenze che ” saranno trasferiti ai palestinesi ( si suppone persone autorizzate dall’ OLP) “nella striscia di Gaza e nella regione di Gerico”, e questo ancora prima di eleggere il Consiglio palestinese. Le competenze trasferite riguardano educazione e cultura, salute, welfare, imposte dirette e turismo”

Queste tre considerazioni messe insieme permettono di trarre qualche conclusione sulle colonie israeliane.
Prima di tutto l’OLP accettò che le che le colonie Israeliane già esistenti rimanessero nel periodo di interim fino alla conclusione delle negoziazioni di questo status permanente. In questo modo, l’OLP legittimò in prima persona l’esistenza delle colonie durante tutto il periodo ad interim. In secondo luogo, Israele accettò effettivamente che durante il periodo intermediario non sarebbero state costruite nuove colonie. Questo perché i poteri trasferiti immediatamente nella ” Striscia di Gaza e nella regione di Gerico “( art. IV) corrispondevano ai poteri che verosimilmente sarebbero stati esercitati dal Consiglio in ” Cisgiordania ed il territorio della Striscia di Gaza,” ad eccezione delle colonie già esistenti ( art. IV +V) ; di conseguenza il Consiglio sarebbe stato in grado di esercitare il suo potere anche su tutte le colonie Israeliane costruite dopo Oslo.
Che la seconda conclusione sia coretta è confermato anche dalla seguente citazione sulla tassazione diretta nel Art 8 dell’ Annex III di Oslo II:

“I poteri e le responsabilità da parte Israeliana sull’imposizione e la riscossione delle tasse e delle detrazioni per agli Israeliani (comprese le imprese in cui la maggioranza delle azioni che garantiscono il diritto di entrare nella distribuzione dei profitti appartengono a cittadini Israeliani) in base alle entrate maturate o i derivate in Area C fuori dalle Colonie e zone militari, saranno gestite secondo il codice palestinese e le tasse raccolte saranno inviate dalla parte palestinese.”

Tale articolo implica che solo i residenti delle colonie Israeliane esistenti – e non quelli che dovessero stabilirsi successivamente al di fuori di esse – saranno esentati dall’osservanza delle norme fiscali e le tasse raccolte saranno i Palestinesi.
Terzo, la citazione nell’ Articolo IV dedicata a preservare ” l’ integrità ” della West Bank e di Gaza non accetta colonie. Implicitamente, Israele ha deciso di non modificare lo status delle colonie durante il periodo intermediario ( in altre parole ha accettato di non annetterle allo Stato di Israele) Certamente Israele è autorizzata a modificare tutte le volte che crede opportuno lo statuto personale dei cittadini Israeliani che vivono nelle colonie, tanto quanto le colonie conservano il proprio statuto.

La quarta conclusione, è che come precisato nell’ Articolo V ( guardare sopra) le tre conclusioni che precedono si applicano unicamente nel periodo intermediario, In sede di discussione del trattato definitivo. I palestinesi potranno richiedere l’eliminazione di tutte le colonie Israeliane, mentre la parte Israeliana sara’ in diritto di chiedere la rianmessione ad Israele di tutte le colonie esistenti, anche i blocchi di colonie situati nei territori tra le colonie. In effetti ne Israele ne l’OLP hanno escluso a priori di poter richiedere una parte qualunque della Palestina Mandataria.
Anche l’articolo XXXI del documento principale di Oslo II introduce delle restrizioni simili nel periodo di interim, ma aggiunge che:

“Nessuna parte di questo Accordo potrà pregiudicare od ostacolare il risultato delle negoziazioni sullo status permanente che saranno portate avanti nel rispetto della DOP (Dichiarazione dei Principi). Nessuna delle due Parti rinuncia o abbandona, in virtù di questo Accordo, ad uno qualunque dei diritti acquisiti, delle sue richieste o posizioni”
Una quinta conclusione, allora, è che se l’OLP decide unilateralmente di abolire gli accordi di Oslo, come alcuni suoi dirigenti hanno minacciato di fare, cesseranno di esistere tutte le restrizioni accettate da Israele. Le linee verdi e viola spariranno definitivamente ed il conflitto tornerà ad essere un conflitto tra due Popoli all’ interno dello stesso territorio – la Palestina Mandataria. Israele potrà tornare a creare di nuovo colonie in tutto questo territorio – nella misura in cui – riguardo al diritto internazionale – la sola disposizione rilevante della Quarta Convenzione di Ginevra sarà di nuovo l’articolo 3 del Titolo I sui “conflitti di carattere non internazionale.”

Bisogna sottolineare che tutte le Colonie Israeliane furono costruite secondo piani urbanistici appropriati in cui una zona specifica veniva assegnata a ciascuna di esse, successivamente edifici e infrastrutture veniva costruiti seguendo i piani. La costruzione di questi può quindi continuare durante tutto il periodo di interim fino a quando l’intera area originaria non sia stata completamente utilizzata. Oltretutto, questo è un diritto che l’OLP – che piaccia o no – concesse ad Israele in Oslo I e Oslo II; in altre parole, l’OLP ha rinunciato a qualsiasi diritto preesistente previsto nel diritto internazionale, e non può quindi opporre quest’ultimo durante il periodo di interim.

Questo vale anche per le colonie Israeliane costruite nei confini estesi di Gerusalemme stabiliti dopo la Guerra dei Sei Giorni, visto che si tratta di quella Gerusalemme che l’OLP accettò di rinviare ai negoziati sullo status permanente.

L’ultimo grande quartiere Israeliano costruito è quello di Homat Shmuel, piu conosciuto come ” Har Homa” ( dal 1991). Una costruzione recente ,che ha suscitato la disapprovazione dal consenso internazionale, si trovava in realtà in quartieri Israeliani costruiti in precedenza, come Ramot e Gilo. Diciamo quartieri ” Israeliani ” e non ” ebraici ” perché vivono li anche arabi Israeliani, visto che legalmente possono farlo. Dal punto di vista della legge Internazionale, questi ultimi sono ” coloni Israeliane” allo stesso modo degli Ebrei Israeliani che vivono lì.

Potremmo riassumere tutti i concetti sopra indicati in poche frasi. Tutte le colonie create da Israele prima degli accordi di Oslo sono legali, incluse le nuove abitazioni create entro i confini estesi di Gerusalemme. Fin quando il ” periodo di interim ” definito negli accordi rimane in vigore, Israele è autorizzata a costruire nei confini originari degli insediamenti degli accordi pre – Oslo, ma non è autorizzata a modificare il loro status pre Oslo. Per quanto riguarda le posizioni di partenza per i negoziati relativi allo Status permanente, i Palestinesi possono chiedere un ritiro totale di Israele dalle linee di cessate il fuoco del 1949, ma allo stesso modo Israele può chiedere di mantenere non solo le colonie, ma anche di qualsiasi altra parte della Palestina Mandataria del 1947 ( il territorio rimasto dopo che la Trangiordania fu separata dal Mandato di Palestina e resa indipendente.)

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