La risposta è problematica. Consideriamo l’UNESCO: possiede un Segretariato professionale che cerca di fare un solido lavoro scientifico, ma il suo organo di governo è composto da un Consiglio Internazionale cui ogni Stato membro invia un rappresentante. Nelle decisioni del Consiglio Internazionale gli interessi politici sovrastano le opinioni scientifiche. Recentemente, la Corte Internazionale ha adottato una risoluzione sponsorizzata dagli stati Arabi che denuncia le attività Israeliane dentro ed intorno la Moschea di “al Aqsa/Al Haram al- Sharif”. Non solo la risoluzione ha omesso di specificare che questo è il Monte del Tempio, ma ha anche accusato Israele “di mettere finte tombe ebraiche nei cimiteri musulmani ” e di ” continuare a convertire molte rovine Bizantine e Islamiche nei cosiddetti bagni rituali di tradizione ebraica e in luoghi di preghiere ebraici”.
Ovviamente, queste antiche tombe, bagni rituali e rovine ebraiche esistono e non sono affatto delle invenzioni.
Affermare il contrario vuol dire accettare la nauseante bugia promossa dall’Autorità Palestinese negli ultimi anni: non ci sono mai stati templi ebraici sul Monte del Tempio e gli Ebrei sono un’invenzione medievale europea che non ha alcuna connessione antica con la Terra di Israele. Ad essere onesti, il Segretario Generale dell’UNESCO ha espresso il suo sconcerto per questa violazione di tutte le norme professionali. L’automatica maggioranza di rappresentanti pro-Palestina in quasi tutti gli organi dell’ONU può però assicurarsi che la bugia sia ripetuta ad oltranza, risoluzione dopo risoluzione.
Dunque, secondo i criteri del professore la grande bugia sommata ad altre più piccole diventerebbe parte della legge Internazionale e dissentire da queste menzogne equivarrebbe a violare la legge Internazionale.
La seconda domanda postagli riguarda la più famosa risoluzione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite ( 29 Novembre 1947 ), che approvò un piano di spartizione della Palestina Mandataria in uno Stato di maggioranza Ebraica ed uno Stato di maggioranza Araba. Ma lo Stato proposto alla popolazione Ebraica era più piccolo dello Stato di Israele in base ai confini stabiliti dopo la Guerra di Indipendenza del 1949. In particolare il nord -est di Israele – da Haifa alla frontiera libanese – era stato assegnato allo Stato Arabo. In questo contesto, perché mai la legge Internazionale avrebbe dovuto trasformare uno Stato inizialmente controllato da arabi in uno Stato Ebraico?
Il professore rispose che la legge Internazionale è mutata dal 1949 al 1967. Nel 1949 era ancora permesso a uno stato di conquistare territori per mezzo del la guerra, ma dopo il 1967 divenne anche se l’acquisizione fosse avvenuta in seguito ad una guerra difensiva.
Un risposta che lascia senza parole. Durante la Seconda Guerra mondiale l’Unione Sovietica conquistò diversi territori situati il suo confine occidentale : la Carelia dalla Finlandia, le tre Repubbliche Baltiche, metà della Polonia prima della guerra, la Transcarpazia dalla Cecoslovacchia e la Moldavia (Bessarbia ed il nord di Bukovina ) dalla Romania. Tutto questo rimane legale per la legge Internazionale (solo la caduta dell’URSS liberò alcuni di questi popoli soggiogati). Ma invece per la legge Internazionale la costruzione di una dozzina di case Israeliane in Giudea e Samaria sono una seria “violazione della legge Internazionale “.
E quando esattamente furono fatti questi cambiamenti? Il professore ha suggerito “alla fine dell’era coloniale ” ma forse qualcuno potrebbe essere più preciso. L’ Ucraina e la Bielorussia, anche se parte dell’ Unione Sovietica, erano membri fondatori delle Nazioni Unite con relative poltrone all’ Assemblea Generale; erano formalmente Stati indipendenti per legge Internazionale. Quando il Soviet Supremo decretò il trasferimento della Crimea dall’URSS all’Ucraina nel 1954, incurante del volere della popolazione, la legge Internazionale la tollerò senza problemi. Ma quando la Russia con un referendum approvato al 94 % nel 2014 la riprese indietro, fu violazione della legge Internazionale.
Il cambio della legge Internazionale fu stabilito quindi tra il 1954 ed il 1967. Ricordatevi che Israele conquistò la penisola del Sinai due volte: nel 1956 e nel 1967. La prima volta avrebbe potuto annetterla, la seconda era troppo tardi o almeno così sembra. Alla fine della sua conferenza il professore si arrabbiò parecchio, ma non con Israele nello specifico. Tutto il mondo è pieno di “annessioni inaccettabili ” che continuano in violazione della la legge Internazionale. Da esperto del campo, si sentiva infuriato e senza speranza.
Se torniamo ora alla Linea Verde, possiamo evidenziare l’errore commesso dal professore e dai colleghi che sono d’accordo con lui.
Il punto cruciale è l’interpretazione della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che dice, inter alia , “La Potenza Occupante non potrà procedere con la deportazione o con il trasferimento di parti della propria popolazione civile nelle terre appena occupate”. Questa dichiarazione segue l’articolo 49 della III sezione della III parte della Convenzione di Ginevra.
Il professore ha riconosciuto che diversi giuristi internazionali, non solo israeliani, contestano l’applicazione della Convenzione per i territori aldilà della Linea Verde con varie motivazioni. Sostengono, ad esempio, che l’articolo 49 è stato formulato avendo in mente le deportazioni Naziste degli Ebrei; che quelle zone non appartenessero a nessuno Stato nel 1967, e che gli ebrei che scelsero di vivere lì, lo fecero di loro spontanea volontà e non perché furono “deportati” o “trasferiti” da governi Israeliani,; anche se furono questi governi a pianificare ed approvare le colonie. Abbastanza correttamente, il professore disse che la sua tesi era approvata dal consenso espresso in molte delle risoluzioni che aveva citato, incluse alcune risoluzioni dei Firmatari della Convenzione stessa (recentemente nel Dicembre del 2014).
Vorremmo suggerire una soluzione a questa disputa, un suggerimento che sembra non essere mai stato espresso. In particolare, sembra non essere presente nel Report Edmund Levy del 2012, di cui alcuni argomenti e conclusioni sono disponibili in due versioni in inglese.
La Quarta Convenzione di Ginevra contiene una Parte I che si applica alle guerre interne a una Potenza e tra Potenze. Altrimenti, la Convenzione si applica primariamente alle sole guerre tra Potenze. Il conflitto tra Israeliani e Palestinesi iniziò come una guerra civile sotto il Mandato Britannico di Palestina e continuò così almeno fino alla fine degli anni 80. Fino ad allora, di conseguenza, isi applicava al conflitto la Parte I della Convenzione, anche alle colonie Israeliane oltre la Linea Verde, ma la Parte III della – che proibisce espressamente l’esistenza di talie colonie – non poteva ancora essere applicata. La Parte III diviene rilevante, semmai, solo per gli eventi successivi gli accordi di Oslo negli anni 90.
Ad essere precisi, il punto rilevante nella Parte I è l’Articolo 3 : “In caso di conflitto armato non di carattere internazionale sorto sul territorio di una delle High Contracting Parties… (qui seguono alcune nozioni elementare sul trattamento dei prigionieri e dei feriti, ma nulla a riguardo le colonie). L’Articolo 3 va vanti dicendo “ ” le parti del conflitto si impegneranno a mettere in vigore, attraverso accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.” Ma la possibilità degli “accordi special” è stata scartata dagli stati Arabi poco dopo la Guerra dei Sei Giorni con la loro Risoluzione di Karthoum ( 1 Settembre 1967)
Questa Risoluzione ribadì’ ” i principi fondamentali per cui gli Stati Arabi rifiutano la pace con Israele, non riconoscono lo Stato di Israele, e non negoziano con lo stesso e la persistenza deii diritti del popolo palestinese sulla sua terra (ossia il suo”diritto” su tutta la Palestina Mandataria).